PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le società a partecipazione pubblica nonché le imprese e gli enti privati che a qualunque titolo ricevono contributi o incentivi da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche sono tenuti a trasmettere annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione descrittiva degli emolumenti e dei benefìci corrisposti ai propri amministratori e dirigenti apicali.
      2. La relazione prevista dal comma 1 è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

      1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 comporta la revoca dei contributi o degli incentivi corrisposti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, anche se già erogati, da parte dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

      1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assicurano adeguata pubblicità alle relazioni di cui all'articolo 1.