1. Le società a partecipazione pubblica nonché le imprese e gli enti privati che a qualunque titolo ricevono contributi o incentivi da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche sono tenuti a trasmettere annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione descrittiva degli emolumenti e dei benefìci corrisposti ai propri amministratori e dirigenti apicali.
2. La relazione prevista dal comma 1 è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 comporta la revoca dei contributi o degli incentivi corrisposti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, anche se già erogati, da parte dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.
1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assicurano adeguata pubblicità alle relazioni di cui all'articolo 1.